Sicurezza sul lavoro | Igiene alimentare

Che cos’è l’HACCP?

L’ HACCP (acronimo dall’inglese Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema di Autocontrollo, introdotto in Italia nel 1997 ed aggiornato con il Regolamento CE 852/04, che deve essere obbligatoriamente applicato all’interno di tutte le imprese alimentari che producono, trasportano, vendono e somministrano alimenti, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare.

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Sopralluogo in struttura

I nostri consulenti si recano giornalmente presso strutture alimentari al fine di verificare l'applicazione di una corretta prassi igienica, delle procedure stabilite dall'HACCP e i requisiti igienico strutturali. Durante i sopralluoghi vengono effettuati:

- Tamponi superficiali: per verificare l'efficacia del processo di sanificazione effettuato su
attrezzature e superfici utilizzate per le lavorazioni;
- Tamponi alimentari: per verificare il grado di sicurezza dell'alimento(materie
prime, semilavorati, prodotti finiti), analizzando i parametri stabiliti dal Reg. CE 2073/05;
- Prelievi di acque (superficiali, reflue, destinate al consumo umano, di falda, di piscina), al fine di verificare i limiti previsti dalle normative vigenti

Manuale HACCP

Per adeguarsi agli standard del protocollo HACCP ogni
impresa alimentare che produce, trasforma, somministra e/o distribuisce
alimenti (ristoranti, alberghi, bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie,
produttori primari, ambulanti, servizio catering, etc.) ha l’obbligo di redigere un Manuale di Autocontrollo HACCP
personalizzato per la propria impresa 
che dovrà essere sviluppato rispettando i 7 principi.

La Cavalcanti Consulting si pone come obiettivo quello di affiancare ogni
impresa garantendo il supporto necessario (dal primo contatto fino alla visita
degli organi di controllo) per adeguarsi alla normativa vigente.

Prelievi e Analisi su Superfici, Acqua, Alimenti

Libro ingredienti e allergeni

Con il Regolamento CE 1169/2011, la Normativa impone alle imprese alimentari che producono, somministrano e/o vendono alimenti, l’adeguata informazione ai consumatori.

Nel dettaglio stabilisce all’art.9 che “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata” deve essere indicato.

Quindi in tutte le attività alimentari, deve essere istituita una procedura per la gestione degli allergeni. L’azienda alimentare è obbligata a mettere a disposizione del consumatore tutte le informazioni necessarie ad individuare gli allergeni presenti negli alimenti preparati o sul menù/libro degli ingredienti e degli allergeni.

Il Nostro Team è pronto ad assisterti per una corretta stesura ed informazione al cliente.

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